L.R. 10 APRILE 2001, N. 10

 

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12.5.1997 e 26.9.1997 e successive".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 18 aprile 2001, n. 18

 

 

ARTICOLO 1

 

(Modificazioni dell'art. 4)

 

1. All'art. 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30

sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il primo periodo è così sostituito:

 

"La Giunta regionale stabilisce modalità, procedure e termini per la

concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto

di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 del decreto legge 30 gennaio 1998,

n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, considerando in ogni

caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:"

 

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: "f0) edifici nei

quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. e)";

 

c) alla lett. f2) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "La

revoca non opera per il proprietario che alla data della crisi sismica

risiedeva all'estero.".

 

2. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30

è così sostituito:

 

"7. I beneficiari dei contributi affidano i lavori di ricostruzione di

importo pari o superiore a trecento milioni di lire ad imprese

qualificate ai sensi dell'art. 26 bis dando comunicazione al Comune

dei dati identificativi dell'impresa qualificata prima dell'inizio dei

lavori.".

 

3. Dopo il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998,

n. 30 sono aggiunti i seguenti:

 

"7 bis. I soggetti di cui al comma 7 possono richiedere alla Regione

di qualificare l'impresa prescelta non iscritta nell'elenco di cui

all'art. 26 bis, ai soli fini degli interventi privati di

ricostruzione.

 

7 ter. La mancata osservanza della disposizione del comma 7 impedisce

l'erogazione del contributo.".

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Modificazioni dell'art. 8)

 

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30,

dopo le parole "degli interventi" e prima del punto sono aggiunti i

seguenti periodi: "nonché per coprire le spese connesse all'esercizio

di tali poteri. Il contributo previsto dall'art. 1, comma 1,

dell'ordinanza del Ministro degli Interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è

attribuito al Comune qualora si sostituisca agli aventi diritto.".

 

2. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30

le parole ", ai sensi dell'art. 3, comma 6bis, del decreto legge 30

gennaio 1998, n. 6," sono sostituite con la parola "sostitutivi".

 

3. Il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto

1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

 

"4. Il Comune che ha agito in sostituzione esercita l'azione di

rivalsa per il recupero della somma risultante dalla differenza tra il

contributo dovuto e la spesa sostenuta per l'intervento sostitutivo.".

 

4. Il testo del comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto

1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

 

"5. Su istanza del proprietario sostituito, il Comune può disporre il

recupero della differenza di cui al comma 4 in forma rateizzata, fino

a un massimo di anni cinque dalla data di erogazione del finanziamento

previsto al comma 2.".

 

5. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30,

prima dell'ultimo periodo, dopo il punto, è inserito il seguente

periodo:

 

"La sostituzione comprende anche gli interventi per le rifiniture e

gli impianti interni limitatamente alle unità immobiliari occupate dai

residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale.".

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Modificazioni e integrazioni dell'art. 13)

 

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n.

30, prima del punto sono aggiunti i seguenti periodi: ", nonché le

verifiche in corso d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa

dei lavori eseguiti su immobili privati. Le verifiche sono eseguite a

campione per non meno del venti per cento degli interventi.".

 

2. I commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n.

30 sono abrogati.

 

3. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998,

n. 30 è aggiunto il seguente comma:

 

"6bis. La Giunta regionale emana i criteri e le direttive per

l'esecuzione delle verifiche in corso d'opera.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Articolo 13bis)

 

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è

aggiunto il seguente:

 

"Art. 13bis

(Obblighi e sanzioni del direttore dei lavori privati e delle imprese)

 

1. Per gli interventi di ricostruzione di immobili di proprietà

privata, il direttore dei lavori:

 

a) acquisisce, prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni, copia

della denuncia effettuata dall'impresa affidataria e dalle eventuali

imprese subappaltatrici agli enti previdenziali assicurativi e

infortunistici, compresa la Cassa edile;

 

b) trasmette allo sportello unico di cui all'art. 19, in qualità di

responsabile dei lavori, la notifica preliminare di cui all'art. 11

del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, indicando, sentita

l'impresa appaltatrice, l'incidenza percentuale della mano d'opera

presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;

 

c) vigila sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale

autorizzato e denuncia le eventuali irregolarità al committente, agli

enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile,

nonché al coordinatore per la sicurezza.

 

2. La Regione raccoglie le segnalazioni degli enti competenti e

pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria i nominativi

dei tecnici che non hanno adempiuto uno degli obblighi indicati al

comma 1, nonché di quelli che non hanno rispettato i termini,

stabiliti con diffida del Comune, per il completamento delle

progettazioni.

 

3. Le imprese nei cui confronti sono state accertate da parte degli

Enti competenti gravi violazioni in materia di subappalto, sicurezza

nei cantieri, assicurazioni ed infortuni sul lavoro, sono inserite

nell'elenco previsto all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza commissariale

n. 102 del 28 luglio 2000.

 

4. I tecnici e le imprese inseriti negli elenchi di cui ai commi 2 e 3

non possono assumere incarichi e appalti pubblici e privati. A tal

fine all'atto di affidamento è allegata dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà dei tecnici e delle imprese interessate, ai

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella

quale è attestato il non inserimento negli elenchi.".

 

  

 

 

 

ARTICOLO 5

 

(Modificazioni e integrazioni dell'art. 14)

 

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1998, n.

30, le parole "Rete telematica regionale sugli appalti" sono

sostituite con le parole "sezione regionale dell'Osservatorio dei

lavori pubblici prevista dall'art. 4, comma 14, della legge 11

febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.".

 

2. Il testo del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto

1998, n. 30 è sostituito dal seguente:

 

"6. La diffusione dell'informazione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata

dall'Osservatorio sulla ricostruzione previsto dall'art. 18.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Modificazioni dell'art. 19)

 

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 12 agosto 1998,

n. 30 è aggiunto il seguente comma:

 

"1bis. Le rate per stato di avanzamento dei lavori pubblici sono

liquidate previa attestazione della regolarità contributiva

dell'impresa riferita al solo cantiere interessato dai lavori, qualora

non siano possibili verifiche più estese nei tempi previsti

dall'intesa di cui all'art. 4, comma 4. Per l'erogazione del saldo,

l'attestazione è riferita in ogni caso all'attività dell'impresa su

tutto il territorio nazionale.".

 

2. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 12 agosto 1998,

n. 30 è aggiunto il seguente comma:

 

"3bis. Qualora lo Sportello Unico non rilasci l'attestazione di

regolarità contributiva entro il termine di trenta giorni dalla

richiesta della stazione appaltante, la stessa può procedere al

pagamento del saldo per i lavori eseguiti. La richiesta di

documentazione integrativa rivolta dallo Sportello Unico o dagli Enti

competenti all'impresa appaltatrice interrompe la decorrenza del

termine per una sola volta.".

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 

(Sostituzione dell'art. 23)

 

1. Il testo dell'art. 23 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è

sostituito dal seguente:

 

"1. Per i lavori di importo a base d'asta fino a duemilioni di euro,

IVA esclusa, la partecipazione alla gara informale di cui all'art. 22

è subordinata:

 

a) all'inesistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 75 del

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

 

b) al possesso dei requisiti speciali previsti, per importi pari o

inferiori a centocinquantamila euro, dall'art. 28 e, per quelli di

importo superiore, dall'art. 31 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

 

c) all'osservanza delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n.

68.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 

(Modificazioni e integrazioni dell'art. 24)

 

1. Il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto

1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

 

"1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i criteri

determinati all'art. 21, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

e successive modificazioni e integrazioni e si applicano le

disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2823 del

5 agosto 1998.".

 

2. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30

è abrogato.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 9

 

(Articolo 26bis)

 

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è

aggiunto il seguente:

 

"Art. 26bis

(Qualificazione delle imprese per lavori privati)

 

1. L'esecutore, a qualsiasi titolo dei lavori di ricostruzione di

immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a trecento

milioni di lire, deve essere in possesso di qualificazione rilasciata

da Società Organismi di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio

2000, n. 34, ovvero essere iscritto nell'elenco di imprese qualificate

predisposto dalla Regione per scaglioni di importo.".

 

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 

(Norma transitoria)

 

1. Le disposizioni dell'art. 26bis, così come aggiunto dall'art. 9

della presente legge, non si applicano ai privati, singoli o riuniti

in consorzio, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente

legge, sono state comunicate le concessioni contributive.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente

Lorenzetti, deliberazione n.1311 dell'8 novembre2000, atto consiliare

n.397 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente

"Attività economiche - Assetto e utilizzazione del territorio -

Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale", il 20 dicembre

2000.

 

- Atto iscritto all'ordine del giorno del Consiglio regionale, su

richiesta della Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma

4 dell'art. 22 del Regolamento Interno del Consiglio.

 

-          Esaminato ed approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale

nella seduta del 5 marzo 2001, deliberazione n. 85.

 

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 6 aprile 2001.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della

Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione

Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi

dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,

n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Nota al titolo della legge:

 

- La legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 recante "Norme per la

ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio

1997, 26 settembre 1997 e successive" (pubblicata nel S.O. al B.U.R.

n.51 del 18 agosto 1998), è stata già modificata ed integrata con

legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (in B.U.R. n.2 del 12 gennaio

2000).

 

- Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 12 agosto

1998, n. 30, con le modifiche e le integrazioni introdotte dalla

presente legge, sarà pubblicato nel B.U.R. del 20 giugno 2001.

 

NOTA ALLA DICHIARAZIONE D'URGENZA:

 

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127,

secondo comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della

Regione dell'Umbria:

 

"127, II c., Cost. - La legge è promulgata nei dieci giorni dalla

apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni

dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal

Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la

promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini

indicati".

 

"69, comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge

regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di

cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata

urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla

Regione e il Governo della Repubblica lo consenta".

 

I  termini indicati nell'art. 69, comma 2, dello Statuto sono quelli

della promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni

dall'apposizione del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1)

normalmente prevista per il quindicesimo giorno successivo alla

pubblicazione.